STATUTO GENERALE L. U. C. I.  "Padre Pio"

PROFESSORI E RICERCATORI  ©

 

Art. 10

 Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo di prima e seconda fascia e da professori a contratto di diritto privato.

Per la nomina a professore a contratto possono essere professori di ruolo di altre Università o studiosi cultori della materia.

Contratti di insegnamento possono essere stipulati anche a docenti e studiosi che non siano in possesso di cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento, da stipulare secondo quanto stabilito dal D.M. del 31 maggio 1998, n.242 (art. 1 e 2), hanno la durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili. Essi non danno luogo a trattamento previdenziale o assistenziale. L’Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Nel contratto vengono determinate la misura e le modalità di corresponsione del compenso.

 

Art. 11

 Per l’assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia per i Professori di ruolo e per i Ricercatori delle Università di Stato.

Agli oneri previdenziali e all’assistenza sanitaria si provvede come per legge.

    

 Art. 12

 Il conferimento delle supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, e la stipula di contratti di diritto privato sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. su proposta del Consiglio di Facoltà. In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

 

Art. 13

 Alle cattedre di Lingue e Letterature straniere possono essere assegnati lettori di madre lingua i quali hanno per compito di curare le relative esercitazioni sotto la direzione del professore della materia. Per tali lettori verranno stipulati contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili.

 

Art. 14

 Nessuno può essere nominato Professore di ruolo o Professore a contratto senza che sia, nello spirito del Santo Padre Pio,   di comprovata fede cattolica, come da art. 2 e 3 dello Statuto della  L.U.C.I. “Padre Pio”.

 

 PIANI DI STUDIO E INSEGNAMENTI

 

 Art. 15

 Con il manifesto annuale degli studi, i Consigli di Corsi di Laurea comunicano annualmente i Piani di studio consigliati per i singoli Corsi di  Laurea, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove scritte per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

 

Art. 16

 Oltre agli insegnamenti fondamentali, di cui agli articoli precedenti, per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami di una disciplina teologica.

 

Art .17

 Tutti i Corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento.

I Consigli di Corsi di Laurea stabiliscono per quali materie l’insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o :scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle Lauree può essere impartito a classi riunite.

Per quanto attiene alle classi di appartenenza dei Corsi di Laurea (D.P.R. del 19 novembre 1990, n. 341  e successive modifiche), ai settori scientifico-disciplinari, e agli ambiti disciplinari, là dove non sono indicati espressamente nel presente Regolamento Didattico di Ateneo, si rinvia a quanto previsto dal D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, art. 4 e successive modifiche e al D.M. del 23 giugno 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 1997) e successive modifiche.

 

 

STUDENTI, ESAMI E TASSE

 

Art. 18

 L'iscrizione al primo anno, che è a numero programmato determinato ogni anno, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione della L.U.C.I. “Padre Pio” e al quale si può accedere mediante prove selettive (art. 2 del presente Regolamento), è ottenuta in base alle vigenti disposizioni di legge, secondo i requisiti previsti dal D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, art. 6.

Il 20% delle iscrizioni, come da art. 2 dello Statuto della L.U.C.I. “Padre Pio”,  è riservato a studenti provenienti dall’estero.                                                                                                            

 

Art. 19

 Gli Studenti devono frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, tenendo un comportamento corretto ed un contegno rispettoso all’interno dell'Università. Per le loro attività si possono organizzare in un Consiglio degli Studenti, per il cui funzionamento sarà predisposto un apposito Regolamento interno.

La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dai Consigli di Corso di Laurea.

 

Art. 20

 Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16, del Regio Decreto Legge del 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modifiche.

 

Art. 21

 Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studente. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.

Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, al quale sono iscritti, per l'intera sua durata senza essere iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza, qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. Sono considerati fuori corso:

a.      gli studenti che sono stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso degli studi finché non conseguono il titolo accademico;

b.      gli studenti iscritti e frequentanti che non abbiano superato obbligatoriamente gli esami richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino gli stessi;

c.       gli studenti iscritti e frequentanti l'anno in corso che non abbiano chiesto e ottenuto l'iscrizione all'anno successivo, per tutta la durata dell'interruzione degli studi. L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1 agosto e il  31 ottobre.

In caso di ritardo adeguatamente motivato, í1 Rettore della L.U.C.I. “Padre Pio” può accogliere domanda di iscrizione di studenti fuori corso anche dopo tale data.

 

Art. 22

 Lo studente può chiedere congedo per il trasferimento ad altro  Ateneo presentando domanda entro il 31 dicembre; il Rettore della L.U.C.I. “Padre Pio” può accordare il congedo per altro Ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.

 

Art. 23

 I Consigli dei Corsi di Laurea deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami so­stenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.

I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti o equipollenti a quelli corri­spondenti rilasciati dalla L. U. C. I. “Padre Pio”; qualora non sia dichiarata l'equivalenza o l’equipollenza l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.

 

Art. 24

Gli esami sono di profitto e di laurea, come da Regolamento del 4.06.1938, n. 1269 e successive modifiche.

L'esame di profitto è per le singole discipline, mentre quello di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dal!o studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata in tre copie debitamente rilegate alla segreteria un mese prima della data fissata per l'esame.

 

Art. 25

 Le tasse e soprattasse scolastiche sono fissate nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per le Università Statati.                                                                                                              

In aggiunta alle predette tasse e soprattasse gli studenti sono inoltre tenuti a pagare un

contributo annuo di frequenza da stabilirsi.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e delle soprattasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università di Stato.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università di Stato­.

 

Art. 26

 Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto a rimborso ­ delle tasse e soprattasse pagate.

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E SUBALTERNO

 

Art. 27

 Il personale non docente della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" è costituito da:

a.      appartenenti all'Accademia Internazionale "Padre Pio  da Pietrelcina”;

b.      indicati dalla Fondazione “L.U.C.I. Padre Pio”;

c.       personale sussidiario di ruolo;

Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni organiche del personale della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" sono stabilite in una annessa tabella.

Per la copertura dei posti dell'organico del personale non docente  indicati nella tabella del precedente comma ‑ che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti agli Enti Fondatori di cui sopra ‑ si procede sulla base delle modalità previste dal Regolamento organico di cui al successivo comma.

Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di assunzione e di inquadramento del personale non docente si applicano le norme contenute nel Regolamento organico deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Ministero dell' Istruzione, Università e  Ricerca, di concerto con il Ministero sulla base della legislazione vigente

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

 

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 28

 L’amministrazione della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" è affidata, come dall'art. 6 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione.

La Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" dispone dei contributi di cui all'art. 3 dello Statuto e dei proventi che le spettano per legge con i quali costituisce un proprio patrimonio amministrato dal Consiglio di Amministrazione.                                                                                                  

 

     

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 29

Qualora la Libera Università Cattolica Internazionale “Padre Pio" dovesse per qualsiasi motivo cessare oppure essere privata della personalità giuridica o della autonomia, il suo patrimonio netto, salvi i diritti di terzi,  sarà devoluto agli Enti Fondatori, con l’obbligo di destinarlo ad opere che perseguano analoghe finalità in proporzione alle rispettive quote partecipative conferite.

 

 

NORME FINALI

 

Art. 30

 Le attribuzioni del Consiglio di Facoltà di nuova istituzione sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questo, da apposito comitato composto da cinque professori, indicati dagli Enti Fondatori e nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1 professori che, in base alle vigenti disposizioni, vengono a far parte della nuova Facoltà, sono aggregati al rispettivo Comitato.

I membri del Comitato durano in carica fino alla costituzione del Consiglio di Facoltà e comunque non oltre un triennio, allorché risultino assegnati alla Facoltà di nuova istituzione almeno  cinque professori e siano stati completati almeno due anni accademici.

 

 

Art. 31

 Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento Didattico di Ateneo, si rinvia al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche.

 

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