PROFESSORI
E RICERCATORI
©
Art.
10
Gli
insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di
ruolo di prima e seconda fascia e da professori a
contratto di diritto privato.
Per
la nomina a professore a contratto possono essere
professori di ruolo di altre Università o studiosi
cultori della materia.
Contratti
di insegnamento possono essere stipulati anche a
docenti e studiosi che non siano in possesso di
cittadinanza italiana.
I
contratti di insegnamento, da stipulare secondo quanto
stabilito dal D.M. del 31 maggio 1998, n.242 (art. 1 e
2), hanno la durata massima di un anno accademico e
sono rinnovabili. Essi non danno luogo a trattamento
previdenziale o assistenziale. L’Università
provvede alla copertura assicurativa privata contro
gli infortuni.
Nel
contratto vengono determinate la misura e le modalità
di corresponsione del compenso.
Art.
11
Per
l’assunzione, lo stato giuridico e il trattamento
economico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori
saranno osservate, in quanto applicabili, le norme
legislative e i regolamenti vigenti in materia per i
Professori di ruolo e per i Ricercatori delle
Università di Stato.
Agli
oneri previdenziali e all’assistenza sanitaria si
provvede come per legge.
Art.
12
Il
conferimento delle supplenze a norma dell'art. 9,
ultimo comma del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/80,
e la stipula di contratti di diritto
privato sono deliberati
dal Consiglio di Amministrazione. su proposta
del Consiglio di Facoltà. In ogni caso dovranno
essere osservate le disposizioni contenute nel Decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni.
Art.
13
Alle
cattedre di Lingue e Letterature straniere possono
essere assegnati lettori di madre lingua i quali hanno
per compito di curare le relative esercitazioni sotto
la direzione del professore della materia. Per tali
lettori verranno stipulati contratti di diritto
privato di durata annuale, rinnovabili.
Art.
14
Nessuno
può essere nominato Professore di ruolo o Professore
a contratto senza che sia, nello spirito del Santo
Padre Pio, di
comprovata fede cattolica, come da art. 2 e 3 dello
Statuto della L.U.C.I.
“Padre Pio”.
PIANI
DI STUDIO E INSEGNAMENTI
Art.
15
Con il
manifesto annuale degli studi, i Consigli di Corsi di
Laurea comunicano annualmente i Piani di studio
consigliati per i singoli Corsi di
Laurea, prescrivendo anche le esercitazioni e
le eventuali prove scritte per quegli insegnamenti per
i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.
Art.
16
Oltre
agli insegnamenti fondamentali, di cui agli articoli
precedenti, per essere ammesso all'esame di laurea lo
studente dovrà aver superato gli esami di una
disciplina teologica.
Art
.17
Tutti
i Corsi comprendono almeno tre ore settimanali di
insegnamento.
I
Consigli di Corsi di Laurea stabiliscono per quali
materie l’insegnamento cattedratico debba essere
accompagnato da esercitazioni orali o :scritte.
L'insegnamento
delle materie comuni al conseguimento delle Lauree può
essere impartito a classi riunite.
Per
quanto attiene alle classi di appartenenza dei Corsi
di Laurea (D.P.R. del 19 novembre 1990, n. 341
e successive modifiche), ai settori
scientifico-disciplinari, e agli ambiti disciplinari,
là dove non sono indicati espressamente nel presente
Regolamento Didattico di Ateneo, si rinvia a quanto
previsto dal D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, art. 4
e successive modifiche e al D.M. del 23 giugno 1997
(pubblicato sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 1997) e
successive modifiche.
STUDENTI,
ESAMI E TASSE
Art.
18
L'iscrizione
al primo anno, che è a numero programmato determinato
ogni anno, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio
di Amministrazione della L.U.C.I. “Padre Pio” e al
quale si può accedere mediante prove selettive (art.
2 del presente Regolamento), è ottenuta in base alle
vigenti disposizioni di legge, secondo i requisiti
previsti dal D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, art. 6.
Il
20% delle iscrizioni, come da art. 2 dello Statuto
della L.U.C.I. “Padre Pio”,
è riservato a studenti provenienti
dall’estero.
Art.
19
Gli
Studenti devono frequentare assiduamente e
diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono
iscritti e le relative esercitazioni, tenendo un
comportamento corretto ed un contegno rispettoso
all’interno dell'Università. Per le loro attività
si possono organizzare in un Consiglio degli Studenti,
per il cui funzionamento sarà predisposto un apposito
Regolamento interno.
La
frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti
sono accertati con le modalità che saranno stabilite
dai Consigli di Corso di Laurea.
Art.
20
Per
quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno
osservate le disposizioni di cui all'art. 16, del
Regio Decreto Legge del 20 giugno 1935, n. 1071, e
successive modifiche.
Art.
21
Si può
ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in
qualità di studente. È vietata l'iscrizione
contemporanea a più corsi di studio che comportino il
conseguimento di un titolo.
Gli
studenti che abbiano seguito il corso di studi, al
quale sono iscritti, per l'intera sua durata senza
essere iscritti a tutti gli insegnamenti previsti
dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le
relative attestazioni di frequenza, qualora la
frequenza sia espressamente richiesta, devono
iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti
mancanti di iscrizione o di frequenza. Sono
considerati fuori corso:
a.
gli studenti che sono stati iscritti ed
abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti
per l'intero corso degli studi finché non conseguono
il titolo accademico;
b.
gli studenti iscritti e frequentanti che
non abbiano superato obbligatoriamente gli esami
richiesti per il passaggio all'anno di corso
successivo, finché non superino gli stessi;
c.
gli studenti iscritti e frequentanti
l'anno in corso che non abbiano chiesto e ottenuto
l'iscrizione all'anno successivo, per tutta la durata
dell'interruzione degli studi. L'iscrizione ai corsi
di studio degli studenti in corso e fuori corso
avviene tra il 1 agosto e il
31 ottobre.
In
caso di ritardo adeguatamente motivato, í1 Rettore
della L.U.C.I. “Padre Pio” può
accogliere domanda di iscrizione di studenti fuori
corso anche dopo tale data.
Art.
22
Lo
studente può chiedere congedo per il trasferimento ad
altro Ateneo
presentando domanda entro il 31 dicembre; il Rettore
della L.U.C.I. “Padre Pio” può accordare il
congedo per altro Ateneo chiesto dopo il 31 dicembre,
qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da
gravi motivi.
Art.
23
I
Consigli dei Corsi di Laurea deliberano sul
riconoscimento degli studi e dei titoli accademici
conseguiti all'estero, qualora non sia già disposto
dalla normativa vigente.
Nel
caso siano riconosciuti attività di studio ed esami
sostenuti all'estero può essere concessa
l'iscrizione ad anno successivo al primo.
I
titoli accademici conseguiti all'estero possono essere
dichiarati a tutti gli effetti equivalenti o
equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati
dalla L. U. C. I. “Padre Pio”; qualora non sia
dichiarata l'equivalenza o l’equipollenza
l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame
finale per il conseguimento del titolo, con dispensa
totale o parziale degli esami di profitto previsti
negli ordinamenti didattici.
Art.
24
Gli
esami sono di profitto e di laurea, come da
Regolamento del 4.06.1938, n. 1269 e successive
modifiche.
L'esame
di profitto è per le singole discipline, mentre
quello di laurea consiste:
a)
nella presentazione di una dissertazione scritta su
argomento consigliato dal professore della materia
prescelta dal!o studente;
b)
nella discussione della dissertazione scritta.
La
dissertazione scritta deve essere presentata in tre
copie debitamente rilegate alla segreteria un mese
prima della data fissata per l'esame.
Art.
25
Le tasse
e soprattasse scolastiche sono fissate nella misura
stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per
le Università Statati.
In
aggiunta alle predette tasse e soprattasse gli
studenti sono inoltre tenuti a pagare un
contributo
annuo di frequenza da stabilirsi.
Gli
studenti possono inoltre essere sottoposti al
pagamento di contributi speciali secondo quanto
stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Per
la devoluzione e la ripartizione del provento delle
tasse e delle soprattasse scolastiche si applicano le
norme vigenti per le Università di Stato.
Per
tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di
segreteria si osservano le norme vigenti per le
Università di Stato.
Art.
26
Chi
interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha
diritto a rimborso delle tasse e soprattasse
pagate.
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E SUBALTERNO
Art.
27
Il
personale non docente della Libera Università
Cattolica Internazionale "Padre Pio" è
costituito da:
a.
appartenenti all'Accademia
Internazionale "Padre Pio
da Pietrelcina”;
b.
indicati dalla Fondazione “L.U.C.I.
Padre Pio”;
c.
personale sussidiario di ruolo;
Le
qualifiche funzionali, i profili professionali e le
relative dotazioni organiche del personale della
Libera Università Cattolica Internazionale
"Padre Pio" sono stabilite in una annessa
tabella.
Per
la copertura dei posti dell'organico del personale non
docente indicati
nella tabella del precedente comma ‑ che si
rendono vacanti e che non vengono ricoperti da
soggetti appartenenti agli Enti Fondatori di cui sopra
‑ si procede sulla base delle modalità previste
dal Regolamento organico di cui al successivo comma.
Per
quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il
trattamento economico, le modalità di assunzione e di
inquadramento del personale non docente si applicano
le norme contenute nel Regolamento organico deliberato
dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal
Ministero dell' Istruzione, Università e
Ricerca, di concerto con il Ministero sulla
base della legislazione vigente
Agli
oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si
provvede come per legge.
AMMINISTRAZIONE
Art.
28
L’amministrazione
della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" è affidata, come
dall'art. 6 dello Statuto, al Consiglio di
Amministrazione.
La Libera Università
Cattolica
Internazionale "Padre Pio" dispone dei
contributi di cui all'art. 3 dello Statuto e dei
proventi che le spettano per legge con i quali
costituisce un proprio patrimonio amministrato dal
Consiglio di Amministrazione.
DISPOSIZIONI
VARIE
Art.
29
Qualora
la Libera Università
Cattolica Internazionale “Padre Pio" dovesse
per qualsiasi motivo cessare oppure essere privata
della personalità giuridica o della autonomia, il suo
patrimonio netto, salvi i diritti di terzi,
sarà devoluto agli Enti Fondatori, con
l’obbligo di destinarlo ad opere che perseguano
analoghe finalità in proporzione alle rispettive
quote partecipative conferite.
NORME
FINALI
Art.
30
Le
attribuzioni del Consiglio di Facoltà di nuova
istituzione sono esercitate, fino alla regolare
costituzione di questo, da apposito comitato composto
da cinque professori, indicati dagli Enti Fondatori e
nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca.
1
professori che, in base alle vigenti disposizioni,
vengono a far parte della nuova Facoltà, sono
aggregati al rispettivo Comitato.
I
membri del Comitato durano in carica fino alla
costituzione del Consiglio
di Facoltà e comunque non oltre un triennio, allorché
risultino assegnati alla Facoltà di nuova istituzione
almeno cinque
professori e siano stati completati almeno due anni
accademici.
Art.
31
Per
quanto non previsto esplicitamente nel presente
Regolamento Didattico di Ateneo, si rinvia al D.M. del
3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche.
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