STATUTO
©
L. U .C. I. " Padre Pio"
Capo
I: NATURA
E FINALITÀ
Art.
1:
È
istituita in
San
Giovanni Rotondo (FG)
la Libera Università
Cattolica
Internazionale "Padre Pio”, più brevemente
denominata L.U.C.I.
“Padre Pio”, con personalità giuridica pubblica a
norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi
sull'Istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto
31 agosto 1933 n. 1592 e successive modifiche e
integrazioni, fondata dall'Accademia Internazionale
"Padre Pio da Pietrelcina" e dalla
Fondazione “L.U.C.I.
Padre Pio".
La
Libera Università
Cattolica Internazionale "Padre Pio" ha
autonomia didattica, scientifica, amministrativa,
organizzativa e disciplinare, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.
Per
quanto non contemplato nel presente Statuto, si
applicano, ove compatibili, le disposizioni normative
vigenti sull'Istruzione Universitaria.
La
vigilanza dello Stato sulla Libera Università
Cattolica Internazionale "Padre Pio" è
esercitata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Art.
2:
La
Libera Università
Cattolica Internazionale “Padre Pio" ha lo
scopo di:
-
educare
alla pace, al dialogo, alla solidarietà e alla
collaborazione fra i popoli;
-
contribuire
al progresso scientifico e allo sviluppo degli studi;
-
preparare
alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici,
alle libere professioni;
-
favorire
l'approfondimento delle discipline umanistiche,
riconoscendo alle stesse un ruolo fondante per ogni
qualificata formazione culturale e scientifica.
Essa
promuove, in una prospettiva di apertura europea e
intercontinentale, anche mediante accordi
interuniversitari con altre realtà accademiche
straniere (convenzioni, protocolli d’intesa,
cooperazione didattica, realizzazione di comuni
progetti culturali e scientifici…),
l'educazione integrale della persona, secondo i
principi del cristianesimo e della tradizione
cattolica, diffondendo la spiritualità e il messaggio
di San Pio da Pietrelcina, che in data 5 maggio 1957
parlava di istituzione di un “Centro di Studi
Intercontinentale”, ed in
conformità
alla Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II
"Nata dal cuore della Chiesa", secondo la
quale le Università Cattoliche si richiamano
all'insegnamento del Concilio Vaticano II e alle
direttive del Diritto Canonico, le cui disposizioni
permettono a tutte le Università Cattoliche ed alle
altre Istituzioni Cattoliche di adempiere la loro
indispensabile missione, contribuendo alla tutela e
allo sviluppo della dignità umana e del progresso
culturale mediante la ricerca, l’insegnamento e i
diversi servizi offerti alle comunità locali,
nazionali ed internazionali nella loro identità e
missione.
La
L.U
.C.I.
“Padre Pio”, in caso di motivata necessità
derivante dalla sua essenziale natura di servizio alla
comunità e sempre nel rispetto delle vigenti norme in
materia, prevede di articolare nel tempo la sua
presenza in sedi dislocate anche in altre realtà
territoriali.
Il
20% delle iscrizioni, secondo la programmazione
annuale, è riservato a studenti provenienti dagli
Stati Europei e il 10% a quelli provenienti da altre
Nazioni.
Hanno
la precedenza alla preiscrizione:
-
gli
Accademici “Padre Pio”;
- coloro
che hanno frequentato i corsi professionali
dell’Accademia Internazionale “Padre Pio”;
- coloro
che provengono da Università Statali Straniere
Cattoliche e Pontificie idoneamente documentate.
Art.
3:
La Libera Università
Cattolica
Internazionale "Padre Pio" è promossa dagli
Enti Fondatori che ne assicurano il perseguimento
delle finalità istituzionali e provvedono a fornire i
mezzi e i servizi necessari al suo normale
funzionamento e sviluppo. I componenti, docenti e operatori,
devono essere, nello spirito del Santo Padre Pio, di
comprovata fede cattolica.
Capo
II: ORGANI
DELL'UNIVERSITÀ
Art.
4:
Sono
Organi della Libera Università Cattolica
Internazionale "Padre Pio”:
1.
- il
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2.
-
il
Consiglio di Amministrazione;
3.
-
il
Rettore;
4.
- l’Assistente
Spirituale;
5.
-
i
due Pro-Rettori;
6.
- il
Corpo Accademico;
7.-
il
Senato Accademico;
8.
-
i
Consigli di Facoltà;
9.
-
i
Consigli
dei Corsi di Laurea;
10.
-
il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.
5:
Compongono
il Consiglio di Amministrazione:
a.
- il
Presidente dell'Accademia Internazionale “Padre
Pio”;
b.
- il
Presidente della “Fondazione L.U.C.I. Padre Pio”;
c.
- un
rappresentante del Governo, designato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;
d.
- il
Rettore dell'Università;
e.
- i
due Pro-Rettori;
f.
- l’Assistente
Spirituale;
g.
- sei
consiglieri scelti e nominati pariteticamente dagli
Enti Fondatori (3+3);
h.
- due
rappresentanti dei Professori, di cui uno
di prima fascia e uno di seconda, eletti
all’interno delle rispettive componenti;
i.
- un
rappresentante dei Ricercatori eletto dagli stessi;
j. - due
rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio
degli Studenti;
k.
- un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo
eletto all’interno dello stesso;
l.
- il
Direttore Amministrativo, che funge anche da
Segretario Generale.
Per
le elezioni di cui alle lettere “h”, “i”,
“j” e “k” il Consiglio di Amministrazione
predisporrà apposito regolamento interno. Il
Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito
il Presidente e, su designazione di questi, un
Vice-Presidente con funzioni vicarie. Entrambi
debbono essere scelti tra i membri designati dagli
Enti Fondatori. In deroga a quanto sinora indicato i
soci fondatori della Libera Università Cattolica
Internazionale "Padre Pio" individuano nella
persona di P. Gerardo Di Flumeri (*) (al secolo Luigi Di
Flumeri) il Presidente Onorario del C.d.A. e
Assistente Spirituale della L.U.C.I. “Padre Pio”
(*). Il presente conferimento viene reso in
considerazione dello sforzo organizzativo che verrà
richiesto ed avrà vigenza sino a rinuncia. Il
Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione in carica richiede
agli Enti sopra indicati l’ indicazione dei propri
rappresentanti e, nel caso in cui questi non vi
provvedano, decorsi 60 giorni dalla richiesta,
provvederà alla cooptazione dei componenti non
designati.
Art.
6:
Il
Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente
esercitano le funzioni che ad essi sono demandate
dalla normativa vigente in materia, oltre a quelle
previste dal presente Statuto.
In
particolare il Consiglio di Amministrazione:
a. - determina
l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in
funzione della realizzazione degli obiettivi di cui
all'art. 2 del presente Statuto;
b. - ha
il governo amministrativo e decide sulle questioni
finanziarie, economiche e patrimoniali dell'Università;
c. - approva
il bilancio di previsione e il conto consuntivo
dell’Università;
d. - nomina,
su proposta del Corpo Accademico, il Rettore e i due
Pro-Rettori e, su proposta dei Consigli di Facoltà, i
Presidi, scelti tra
i professori;
e. - nomina,
su proposta dei Consigli di Facoltà, i Professori di
ruolo da chiamare alle cattedre;
f. - nomina,
su proposta dei Consigli di Facoltà, i Ricercatori di
ruolo;
g. - nomina
il Direttore Amministrativo, su proposta degli Enti
Fondatori;
h. - delibera,
su proposta dei Consigli di Facoltà, gli insegnamenti
ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;
i. - delibera,
su proposta dei Consigli di Facoltà, gli insegnamenti
da istituire in ciascun anno accademico;
j. - delibera,
su proposta dei Consigli di Facoltà, il conferimento
di contratti d"insegnamento;
k. - delibera,
su proposta dei Consigli di Facoltà interessati,
l'assegnazione dei posti di Ricercatore di ruolo;
l. - delibera,
sentiti i Consigli di Facoltà interessati,
l'istituzione di cattedre convenzionate con Istituti
ed Enti anche non italiani;
m. - delibera
sulle assegnazioni del personale non docente e di
fondi agli organi didattici e di ricerca;
n. - delibera
sulle assunzioni di personale non docente;
o. - delibera
i regolamenti per il funzionamento dei servizi
amministrativi e contabili dell'Università, nonché
il regolamento che disciplina lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale non docente;
p. - delibera
su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure
spese a
carico del bilancio;
q. - adotta
ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei
confronti del personale non docente;
r. - delibera
la costituzione dei nuovi Corsi di Laurea e di nuove
Scuole di Specializzazione.
Le
riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia in
prima che seconda convocazione, sono valide se è
presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se assunte,
in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità di voto, quello del
Presidente o di chi ne fa le veci conta per due.
Questa procedura vale anche per le riunioni e le
delibere degli altri Organi Collegiali della L.U.C.I.
“Padre Pio”.
Il
Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente nei modi e nei tempi stabiliti
dall'art. 16 del Regolamento Generale
Universitario e, se impedito, da uno dei due
Pro‑Rettori all’uopo delegato.
La
nomina del Rettore e dei Presidi nonché i
provvedimenti di cui alle lettere e), h) sono
comunicati al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Art.
7:
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a.
- ha
la legale rappresentanza attiva e passiva
dell'Università anche in giudizio;
b.
- convoca
e presiede le adunanze del Consiglio stesso;
c.
- cura
l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di
Amministrazione, salva la competenza del Rettore in
materia scientifica e didattica;
d.
- può
adottare deliberazioni di urgenza riferendone al
Consiglio, per la ratifica, nella successiva adunanza;
e.
- propone
al Consiglio, per la nomina, un Vice-Presidente
con funzioni vicarie;
f.
- può
conferire, con delega, sue specifiche attribuzioni.
Art.
8:
Il
governo didattico della Libera Università Cattolica
Internazionale "Padre Pio" spetta al
Rettore, al Corpo Accademico, al Senato Accademico, ai
Consigli di Facoltà, ai Consigli dei Corsi di Laurea,
i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di
cui alla normativa vigente in materia.
Art.
9:
Il
Rettore dell'Università, nominato dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Corpo Accademico,
potrebbe anche essere un frate, nella persona di Padre
Gerardo Di Flumeri (*), Vice-Postulatore Emerito della
causa di canonizzazione del Santo Padre Pio, con il
consenso del Ministro Provinciale p. t. della
Religiosa Provincia dei Frati Minori Cappuccini di S.
Angelo – San Pio da Pietrelcina. In caso contrario,
il Rev.mo Padre Gerardo Di Flumeri (*) sarà
l’Assistente Spirituale della L.U.C.I.
“Padre Pio". Dura in carica un triennio e può
essere riconfermato.
Il
Rettore:
a. -
rappresenta
l'Università nel conferimento dei titoli accademici e
nelle cerimonie;
b. -
sovrintende
all'attività didattica e scientifica che si svolge
nell'Università;
c. -
riferisce
con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione
sull’attività scientifica e didattica e di ricerca
dell'Università;
d. -
cura
l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia
scientifica e pedagogico-didattica;
e.
- provvede
all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione in materia scientifica e
pedagogico-didattica;
f. -
adotta
le misure disciplinari per gli studenti;
g. -
esercita
tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle
leggi sull'istruzione universitaria, salva la
competenza degli altri organi previsti dal presente
Statuto.
In
caso di assenza o di impedimento il Rettore delega uno
dei due Pro-Rettori o, in assenza di questi, uno
dei professori incaricati di ruolo dell'Università a
sostituirlo.
Il
Rettore può altresì conferire ai due
Pro-Rettori il compito di espletare
particolari funzioni di sua competenza.
Al
Rettore viene corrisposta una indennità di carica non
computabile ai fini del trattamento di quiescenza,
determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto delle
disposizioni vigenti.
Art.
10:
Il
Corpo Accademico si compone di tutti i professori
dell'Università ed è presieduto dal Rettore, il
quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno
per udirne il parere su determinati argomenti
riguardanti gli interessi generali dell’Università.
Le
funzioni di Segretario sono espletate dal più giovane
fra i componenti intervenuti.
Art.
11:
Il
Senato Accademico è composto:
a.
- dal
Rettore, che lo presiede, e dai due Pro-Rettori;
b.
- dai
Presidi di Facoltà e dai Presidenti dei vari Corsi di
Laurea.
Alle
adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto
consultivo, il Direttore Amministrativo.
Il
Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni che
gli sono demandate dal Testo Unico delle Leggi
sull’Istruzione Superiore, dal Regolamento Generale
Universitario e da tutte le altre norme generali e
specifiche concernenti
l’ordinamento universitario.
Art.
12:
I
Presidi di Facoltà designano il rispettivo
Vice-Preside, scegliendolo tra i Professori della
Facoltà medesima.
I
Presidi durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
Ai
Presidi sono demandate le attribuzioni di cui
all’art. 8 del Regolamento Generale Universitario.
In
particolare predispongono gli orari dei singoli Corsi
e fissano i calendari degli esami. I Presidi possono
delegare talune attribuzioni ai Vice-Presidi, che
comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di
impedimento.
Ai
Presidi e ai Vice-Presidi può essere riconosciuta
un’indennità di carica non computabile ai fini del
trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.
Art.
13:
Il
Consiglio di Facoltà è composto
dal Preside, che lo presiede, dal Vice-Preside
e da tutti i Professori che vi appartengono.
Partecipano
alle sedute, con voto consultivo, i Professori a
contratto, due Ricercatori e due studenti in corso
all’atto della nomina, designati con le modalità
previste dal apposito Regolamento predisposto dal
Consiglio di Amministrazione, salvo che alle sedute in
cui siano trattate questioni comunque riguardanti la
destinazione dei posti di ruolo, la presenza dei
Professori, l’attribuzione di insegnamenti ufficiali
o il conferimento di contratti di insegnamento.
Al
Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni
previste dalle norme vigenti per le Università
Statali e private legalmente riconosciute, compatibili
con le finalità all’art. 2 del presente Statuto. In
particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:
a. - deliberare,
nei limiti fissati dallo Statuto, sull’ordinamento
degli studi;
b. - designare
al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti ai
quali attribuire i posti di ruolo vacanti;
c. - proporre
gli insegnamenti annuali o semestrali da attivare per
ciascun anno accademico;
d. - proporre
al Consiglio di Amministrazione le designazioni per la
nomina dei Professori di ruolo di prima e seconda
fascia e dei Professori a contratto;
e. - proporre
l'assegnazione di Ricercatori;
f. - proporre
il riparto dei fondi assegnati alle Facoltà;
g. - proporre
eventuali riforme statutarie da
apportare all'ordinamento degli studi;
h. - esprimere
pareri su
questioni di indole scientifica e didattica;
i. - esercitare
ogni altra funzione ad esso demandata dalle
leggi sull'ordinamento universitario, salva la
competenza degli altri organi previsti dal presente
Statuto;
j. - deliberare
in ordine alle sezioni specializzate come
l'attivazione della Scuola di Specializzazione per
Insegnanti di Sostegno (S. S. I. S.), per venire
incontro, in osservanza della L . 104/92 e D.M.
20/02/2002, alle esigenze degli studenti portatori di
handicap lievi e gravi.
Art.
14:
I
Consigli dei Corsi di laurea sono costituiti in
conformità al Decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/80, art. 94 ed
esercitano le attribuzioni previste dalle leggi ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
Art.
15:
Il
Direttore Amministrativo esercita le funzioni previste
dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940.
In
conformità delle disposizioni del Consiglio di
Amministrazione e degli altri Organi Accademici,
sovrintende tutti i servizi amministrativi e
contabili.
Egli
è responsabile dell'osservanza delle notizie
legislative e regolamentari, nel rispetto delle
finalità di cui all'art. 2.
Art.
16:
Composizione
e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti saranno
disciplinati da apposito regolamento di contabilità.
Art.
17:
Ai
sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, n. 509,
art. 6 (Note) sono previsti:
-
per gli studenti corsi di orientamento, gestiti
dall’Università in collaborazione con le Scuole
Secondarie Superiori nell’ambito delle intese
intercorse con il MIUR, stage, attività sportive e
culturali, esperienze di studio all’estero
(Programmi Socrates/Erasmus/Leonardo) e il servizio
mensa;
-
per il personale tecnico e amministrativo: corsi di
aggiornamento; attività
programmate ed autogestite dal Consiglio dagli
studenti (per il quale sarà predisposto un apposito
Regolamento interno) nei settori della cultura e degli
scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte
salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia.
Nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili nel
bilancio, senza oneri per lo Stato, sono inoltre
previsti: corsi di preparazione agi esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
corsi di educazione ed attività formative esterne,
ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale
degli adulti, corsi di aggiornamento e perfezionamento
professionale, nonché, quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme
restando le competenze della Regione Puglia.
Annualmente
con Decreto Rettoriale, secondo le modalità previste
dal D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, è determinato il
numero dei laureati da ammettere a ciascun corso di
Dottorato.
Per
quanto non previsto nel presente Statuto e, in
generale, per il Regolamento Didattico di Ateneo
(classi di appartenenza, settori
scientifico-disciplinari, ambiti disciplinari…) vale
quanto prescritto dal D.M. del 23 giugno 1997 e
successive modifiche (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997), dal D.M. n.509
del 3 novembre 1999 e dai successivi del 23 dicembre
1999, 4
agosto 2000 e 28 novembre 2000.
Art.
18:
Norma
transitoria
In
via transitoria e in deroga a quanto stabilito
dall’art. 6, lettera d), del presente Statuto, per
ragioni di continuità ideale e di corretta vigilanza
sulla fedeltà alle finalità di cui all’art. 2,
nella fase di primo avvio fino a regime della L.U.C.I.
“Padre Pio” (primi sei anni), gli incarichi di
Rettore Magnifico e di Pro-Rettore sono ricoperti
dalle persone Prof. Ing. Enrico MAZZONE (Rettore),
Prof. Dr. Leonardo MISCHITELLI (Pro-Rettore Vicario),
perché rispettivamente Presidente (Prof. E. Mazzone)
e Vice-Presidente Vicario (Prof. Leonardo Mischitelli)
della Fondazione L.U.C.I. “Padre Pio”, che, unitamente
all’Accademia Internazionale “Padre Pio”, è
stata l’ideatrice e la promotrice del progetto
universitario dell’istituzione della L.U.C.I
“Padre Pio”. In tali incarichi i soggetti su
indicati, per il futuro, sono rieleggibili.
REGOLAMENTO
DIDATTICO DI ATENEO
Art.
1:
La Libera Università
Cattolica
Internazionale "Padre Pio" ha istituito le
seguenti Facoltà e Corsi di Laurea:
1. - Medicina
e Chirurgia con n. 4 Corsi di laurea:
a. -
Laurea
specialistica in Medicina e Chirurgia (6 anni);
b. - Laurea
in Scienze degli Abusi e delle Dipendenze;
c. -
Laurea
in Scienze della Riabilitazione di Visuolesi,
Audiolesi e Disabili Psicofisici;
d. - Laurea
in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per
Immagini e Radioterapia
2. -
Giurisprudenza
con il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
d’Impresa;
3. -
Economia
con il Corso di Laurea in Economia e Gestione delle
Piccole e Medie Imprese.
4. -
Scienze
della Formazione con il Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria e
la Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno (S.S.I.S.);
5. -
Corso
di Laurea in D.A.M.S.;
6. -
Corso
di Laurea in Traduzione e Interpretazione.
Presso
la Libera Università
Cattolica Internazionale “Padre Pio" è inoltre
istituita una Biblioteca.
Il
funzionamento della Biblioteca sarà disciplinato da
apposito regolamento interno.
Gli
studi universitari,
oltre che nei Corsi di Laurea, si sviluppano anche
attraverso moduli
integrati, esercitazioni, lavori di gruppo,
studio di casi, lavoro per progetto, seminari, tirocini
specialistici, servizi di Tutorato.
Comprendono
inoltre attività di ricerca ed esperienze dirette sul
lavoro.
In
seguito alla recente riforma del Sistema Universitario
Italiano, è prevista l’introduzione dei Crediti
Formativi Universitari (C. F. U. ). Ogni C. F. U.
è l’unità
di misura del lavoro richiesto ad uno studente medio
per conseguire il titolo accademico. Di norma un
Credito corrisponde a 25 ore di lavoro, per un totale
medio annuo di 1500 ore, pari a 60 Crediti.
La Laurea
triennale prevede 180 Crediti e quella specialistica
300 Crediti.
L’efficacia
dell’insegnamento è sottoposta al controllo del
Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Art.
2:
La
popolazione studentesca è programmata in
maniera tale da non superare le condizioni di
ricettività funzionale della struttura edilizia e
didattica dell'Università.
Il
numero massimo degli studenti che possono essere
immatricolati per ciascun anno accademico è determinato dai Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato
Accademico.
Parimenti
il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico
determinano per ciascun anno il numero e le modalità
dei trasferimenti da altre Università.
Per
iscriversi all’Università, oltre ad essere in
possesso dei titoli di studi previsti dalla legge, gli
studenti debbono aver superato una prova che accerti
attitudini, motivazioni e basi culturali da
qualificarli come potenzialmente idonei a sentirsi nel
processo formativo ed a trarne il maggior profitto,
in base ai regolamenti didattici specifici con una
cultura di base cristiana, disponibili a sostenere
annualmente una prova di verifica per l'insegnamento
di teologia.
Gli
studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno
all’attività didattica.
Art.
3:
La
struttura universitaria, organizzata in Dipartimenti
(con i relativi Consigli, Direttori e Giunte, per i
quali sarà predisposto un apposito Regolamento
interno), nella fase di avvio attiva quanto previsto
dall’art. 1 del presente Regolamento, ma nel tempo
si articolerà, secondo la vigente riforma, come di
seguito:
STRUTTURA
UNIVERSITARIA
|
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(*) - Passato a miglior vita.
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