STATUTO GENERALE L. U. C. I.  "Padre Pio"

STATUTO    © L. U .C. I. " Padre Pio"

 

Capo I: NATURA E FINALITÀ

 

Art. 1:

È istituita  in San Giovanni Rotondo (FG) la Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio”, più brevemente denominata  L.U.C.I. “Padre Pio”, con personalità giuridica pubblica a norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modifiche e integrazioni, fondata dall'Accademia Internazionale "Padre Pio da Pietrelcina" e dalla Fondazione “L.U.C.I.  Padre Pio".

La Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" ha autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni normative vigenti sull'Istruzione Universitaria.

La vigilanza dello Stato sulla Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 Art. 2:

La Libera Università Cattolica Internazionale “Padre Pio" ha lo scopo di:

      -     educare alla pace, al dialogo, alla solidarietà e alla collaborazione fra i popoli;

      -     contribuire al progresso scientifico e allo sviluppo degli studi;

      -     preparare alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici, alle libere professioni;

      -     favorire l'approfondimento delle discipline umanistiche, riconoscendo alle stesse un ruolo fondante per ogni qualificata formazione culturale e scientifica.

Essa promuove, in una prospettiva di apertura europea e intercontinentale, anche mediante accordi interuniversitari con altre realtà accademiche straniere (convenzioni, protocolli d’intesa, cooperazione didattica, realizzazione di comuni progetti culturali e scientifici…),  l'educazione integrale della persona, secondo i principi del cristianesimo e della tradizione cattolica, diffondendo la spiritualità e il messaggio di San Pio da Pietrelcina, che in data 5 maggio 1957 parlava di istituzione di un “Centro di Studi Intercontinentale”, ed in conformità alla Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II "Nata dal cuore della Chiesa", secondo la quale le Università Cattoliche si richiamano all'insegnamento del Concilio Vaticano II e alle direttive del Diritto Canonico, le cui disposizioni permettono a tutte le Università Cattoliche ed alle altre Istituzioni Cattoliche di adempiere la loro indispensabile missione, contribuendo alla tutela e allo sviluppo della dignità umana e del progresso culturale mediante la ricerca, l’insegnamento e i diversi servizi offerti alle comunità locali, nazionali ed internazionali nella loro identità e missione.

La L.U .C.I. “Padre Pio”, in caso di motivata necessità derivante dalla sua essenziale natura di servizio alla comunità e sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia, prevede di articolare nel tempo la sua presenza in sedi dislocate anche in altre realtà territoriali.

Il 20% delle iscrizioni, secondo la programmazione annuale, è riservato a studenti provenienti dagli Stati Europei e il 10% a quelli provenienti da altre Nazioni.

Hanno la precedenza alla preiscrizione:

- gli Accademici “Padre Pio”;

- coloro che hanno frequentato i corsi professionali dell’Accademia Internazionale “Padre Pio”;

- coloro che provengono da Università Statali Straniere Cattoliche e Pontificie idoneamente documentate.

 

Art. 3:

La Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" è promossa dagli Enti Fondatori che ne assicurano il perseguimento delle finalità istituzionali e provvedono a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo normale funzionamento e sviluppo. I componenti, docenti e  operatori, devono essere, nello spirito del Santo Padre Pio,  di comprovata fede cattolica.

 

 Capo II: ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4:

Sono Organi della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio”:

1. - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. - il Consiglio di Amministrazione;

3. - il Rettore;

4. - l’Assistente Spirituale;

5. - i due Pro-Rettori;

 6. - il Corpo Accademico;

 7.-  il Senato Accademico;

 8. - i Consigli di Facoltà;

 9. - i Consigli dei Corsi di Laurea;

10. - il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 5: 

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

a. - il Presidente dell'Accademia Internazionale “Padre Pio”;

b. - il Presidente della “Fondazione L.U.C.I. Padre Pio”;

 c. - un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e   della Ricerca;

 d. - il Rettore dell'Università;

 e. - i due Pro-Rettori;

 f. - l’Assistente Spirituale;

 g. - sei consiglieri scelti e nominati pariteticamente dagli Enti Fondatori (3+3);

 h. - due rappresentanti dei Professori, di cui uno  di prima fascia e uno di seconda, eletti all’interno delle rispettive componenti;

  i. - un rappresentante dei Ricercatori eletto dagli stessi;

  j. - due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti;

  k. - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto all’interno dello stesso;

  l. - il Direttore Amministrativo, che funge anche da Segretario Generale.

Per le elezioni di cui alle lettere “h”, “i”, “j” e “k” il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposito regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente e, su designazione di questi, un Vice-Presidente con funzioni vicarie. Entrambi debbono essere scelti tra i membri designati dagli Enti Fondatori. In deroga a quanto sinora indicato i soci fondatori della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" individuano nella persona di P. Gerardo Di Flumeri (*) (al secolo Luigi Di Flumeri) il Presidente Onorario del C.d.A. e Assistente Spirituale della L.U.C.I. “Padre Pio” (*). Il presente conferimento viene reso in considerazione dello sforzo organizzativo che verrà richiesto ed avrà vigenza sino a rinuncia. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il Consiglio di Amministrazione in carica richiede agli Enti sopra indicati l’ indicazione dei propri rappresentanti e, nel caso in cui questi non vi provvedano, decorsi 60 giorni dalla richiesta, provvederà alla cooptazione dei componenti non designati.

 

Art. 6:

Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dalla normativa vigente in materia, oltre a quelle previste dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

      a. - determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Statuto;

      b. - ha il governo amministrativo e decide sulle questioni finanziarie, economiche e patrimoniali dell'Università;

      c. - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell’Università;

     d. - nomina, su proposta del Corpo Accademico, il Rettore e i due Pro-Rettori e, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Presidi, scelti tra  i professori;

     e. - nomina, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Professori di ruolo da chiamare alle cattedre;

     f. - nomina, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Ricercatori di ruolo;­

     g. - nomina il Direttore Amministrativo, su proposta degli Enti Fondatori;

     h. - delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti; 

      i. - delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà, gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

      j. - delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà, il conferimento di contratti d"insegnamento;

      k. - delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà interessati, l'assegnazione dei posti di Ricercatore di ruolo;

       l. - delibera, sentiti i Consigli di Facoltà interessati, l'istituzione di cattedre convenzionate con Istituti ed Enti anche non italiani;

      m. - delibera sulle assegnazioni del personale non docente e di fondi agli organi didattici e di ricerca;

      n. - delibera sulle assunzioni di personale non docente;

      o. - delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché il regolamento che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale non docente;

       p. - delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese  a carico del bilancio;

       q. - adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente;

        r. - delibera la costituzione dei nuovi Corsi di Laurea e di nuove Scuole di Specializzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia in prima che seconda convocazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se  assunte, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente o di chi ne fa le veci conta per due. Questa procedura vale anche per le riunioni e le delibere degli altri Organi Collegiali della L.U.C.I. “Padre Pio”.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nei modi e nei tempi stabiliti  dall'art. 16 del Regolamento Generale Universitario e, se impedito, da uno dei due Pro‑Rettori all’uopo delegato.

La nomina del Rettore e dei Presidi nonché i provvedimenti di cui alle lettere e), h) sono comunicati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 

Art. 7:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a. - ha la legale rappresentanza attiva e passiva dell'Università anche in giudizio;

b. - convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso;

 c. - cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia scientifica e didattica;

d. - può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella successiva adunanza;

e. - propone al Consiglio, per la nomina, un Vice-Presidente con funzioni vicarie;

f. - può conferire, con delega, sue specifiche attribuzioni.

 

Art. 8:

Il governo didattico della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" spetta al Rettore, al Corpo Accademico, al Senato Accademico, ai Consigli di Facoltà, ai Consigli dei Corsi di Laurea, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui alla normativa vigente in materia.

 

Art. 9:

Il Rettore dell'Università, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Corpo Accademico, potrebbe anche essere un frate, nella persona di Padre Gerardo Di Flumeri (*), Vice-Postulatore Emerito della causa di canonizzazione del Santo Padre Pio, con il consenso del Ministro Provinciale p. t. della Religiosa Provincia dei Frati Minori Cappuccini di S. Angelo – San Pio da Pietrelcina. In caso contrario, il Rev.mo Padre Gerardo Di Flumeri (*) sarà  l’Assistente Spirituale della L.U.C.I. “Padre Pio". Dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il Rettore:

a. - rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b. - sovrintende all'attività didattica e scientifica che si svolge nell'Università;

c. - riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull’attività scientifica e didattica e di ricerca dell'Università;

d. - cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e pedagogico-didattica;

e. - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e pedagogico-didattica;

f. - adotta le misure disciplinari per gli studenti;

g. - esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Rettore delega uno dei due Pro-Rettori o, in assenza di questi,  uno dei professori incaricati di ruolo dell'Università a sostituirlo.

Il Rettore può altresì conferire ai due  Pro-Rettori il compito di espletare particolari funzioni di sua competenza.

Al Rettore viene corrisposta una indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto  delle disposizioni vigenti.

 

Art. 10:

Il Corpo Accademico si compone di tutti i professori dell'Università ed è presieduto dal Rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti gli interessi generali dell’Università.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal più giovane fra i componenti intervenuti.

 

Art. 11:

Il Senato Accademico è composto:

a. - dal Rettore, che lo presiede, e dai due Pro-Rettori;

b. - dai Presidi di Facoltà e dai Presidenti dei vari Corsi di Laurea.

Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo.

Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore, dal Regolamento Generale Universitario e da tutte le altre norme generali e specifiche  concernenti l’ordinamento universitario.

 

Art. 12:  

I Presidi di Facoltà designano il rispettivo Vice-Preside, scegliendolo tra i Professori della Facoltà medesima.

I Presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai Presidi sono demandate le attribuzioni di cui all’art. 8 del Regolamento Generale Universitario.

In particolare predispongono gli orari dei singoli Corsi e fissano i calendari degli esami. I Presidi possono delegare talune attribuzioni ai Vice-Presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.

Ai Presidi e ai Vice-Presidi può essere riconosciuta un’indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 13:

Il Consiglio di Facoltà è composto  dal Preside, che lo presiede, dal Vice-Preside e da tutti i Professori che vi appartengono.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i Professori a contratto, due Ricercatori e due studenti in corso all’atto della nomina, designati con le modalità previste dal apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la presenza dei Professori, l’attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento.

Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le Università Statali e private legalmente riconosciute, compatibili con le finalità all’art. 2 del presente Statuto. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:

      a. - deliberare, nei limiti fissati dallo Statuto, sull’ordinamento degli studi;

      b. - designare al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

      c. - proporre gli insegnamenti annuali o semestrali da attivare per ciascun anno accademico;

      d. - proporre al Consiglio di Amministrazione le designazioni per la nomina dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia e dei Professori a contratto;  

      e. - proporre l'assegnazione di Ricercatori;

      f. - proporre il riparto dei fondi assegnati alle Facoltà;

      g. - proporre eventuali riforme statutarie  da apportare all'ordinamento degli studi;

      h. - esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

      i. - esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente Statuto;

       j. - deliberare in ordine alle sezioni specializzate come l'attivazione della Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno (S. S. I. S.), per venire incontro, in osservanza della L . 104/92 e D.M. 20/02/2002, alle esigenze degli studenti portatori di handicap lievi e gravi.

 

Art. 14:

 I Consigli dei Corsi di laurea sono costituiti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, art. 94  ed esercitano le attribuzioni previste dalle leggi ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 15:

Il Direttore Amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940.

In conformità delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi Accademici, sovrintende tutti i servizi amministrativi e contabili.

Egli è responsabile dell'osservanza delle notizie legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

 

Art. 16:

Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti saranno disciplinati da apposito regolamento di contabilità­.

 

Art. 17:

Ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, n. 509, art. 6 (Note) sono previsti:

- per gli studenti corsi di orientamento, gestiti dall’Università in collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori nell’ambito delle intese intercorse con il MIUR, stage, attività sportive e culturali, esperienze di studio all’estero (Programmi Socrates/Erasmus/Leonardo) e il servizio  mensa;

- per il personale tecnico e amministrativo: corsi di aggiornamento; attività  programmate ed autogestite dal Consiglio dagli studenti (per il quale sarà predisposto un apposito Regolamento interno) nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio, senza oneri per lo Stato, sono inoltre previsti: corsi di preparazione agi esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze della Regione Puglia.

Annualmente con Decreto Rettoriale, secondo le modalità previste dal D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, è determinato il numero dei laureati da ammettere a ciascun corso di Dottorato.

  Per quanto non previsto nel presente Statuto e, in generale, per il Regolamento Didattico di Ateneo (classi di appartenenza, settori scientifico-disciplinari, ambiti disciplinari…) vale quanto prescritto dal D.M. del 23 giugno 1997 e successive modifiche (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997), dal D.M. n.509 del 3 novembre 1999 e dai successivi del 23 dicembre 1999,  4 agosto 2000 e 28 novembre 2000.

 

  Art. 18:

Norma transitoria

In via transitoria e in deroga a quanto stabilito dall’art. 6, lettera d), del presente Statuto, per ragioni di continuità ideale e di corretta vigilanza sulla fedeltà alle finalità di cui all’art. 2, nella fase di primo avvio fino a regime della L.U.C.I. “Padre Pio” (primi sei anni), gli incarichi di Rettore Magnifico e di Pro-Rettore sono ricoperti dalle persone Prof. Ing. Enrico MAZZONE (Rettore), Prof. Dr. Leonardo MISCHITELLI (Pro-Rettore Vicario), perché rispettivamente Presidente (Prof. E. Mazzone) e Vice-Presidente Vicario (Prof. Leonardo Mischitelli) della Fondazione L.U.C.I. “Padre Pio”, che, unitamente all’Accademia Internazionale “Padre Pio”, è stata l’ideatrice e la promotrice del progetto universitario dell’istituzione della L.U.C.I “Padre Pio”. In tali incarichi i soggetti su indicati, per il futuro, sono rieleggibili.

 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 1:

La Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio" ha istituito le seguenti Facoltà e Corsi di Laurea:

      1. - Medicina e Chirurgia con n. 4 Corsi di laurea:

              a. - Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (6 anni);

              b. - Laurea in Scienze degli Abusi e delle Dipendenze;

              c. - Laurea in Scienze della Riabilitazione di Visuolesi, Audiolesi e Disabili Psicofisici;

        d. - Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia

      2. - Giurisprudenza con il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche  d’Impresa;

      3. - Economia con il Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese.

      4. - Scienze della Formazione con il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e la Scuola    di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno (S.S.I.S.);

       5. - Corso di Laurea in D.A.M.S.;

       6. - Corso di Laurea in Traduzione e Interpretazione.

 

Presso la Libera Università Cattolica Internazionale “Padre Pio" è inoltre istituita una Biblioteca.

Il funzionamento della Biblioteca sarà disciplinato da apposito regolamento interno.

Gli studi universitari, oltre che nei Corsi di Laurea, si sviluppano anche attraverso  moduli  integrati, esercitazioni, lavori di gruppo, studio di casi, lavoro per progetto, seminari,  tirocini specialistici, servizi di Tutorato.

Comprendono inoltre attività di ricerca ed esperienze dirette sul lavoro.

 In seguito alla recente riforma del Sistema Universitario Italiano, è prevista l’introduzione dei Crediti Formativi Universitari (C. F. U. ). Ogni C. F. U.  è l’unità di misura del lavoro richiesto ad uno studente medio per conseguire il titolo accademico. Di norma un Credito corrisponde a 25 ore di lavoro, per un totale medio annuo di 1500 ore, pari a 60 Crediti. La Laurea triennale prevede 180 Crediti e quella specialistica 300 Crediti.   

L’efficacia dell’insegnamento è sottoposta al controllo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.      

 

Art. 2:

La  popolazione studentesca è programmata in maniera tale da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.

Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati per­ ciascun anno accademico è determinato dai Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Parimenti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico determinano per ciascun anno il numero e le modalità dei trasferimenti da altre Università.

Per iscriversi all’Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studi previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali da qualificarli come potenzialmente idonei a sentirsi nel processo formativo ed a trarne il maggior profitto, in base ai regolamenti didattici specifici con una cultura di base cristiana, disponibili a sostenere annualmente una prova di verifica per l'insegnamento di teologia.

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno all’attività didattica.

 

Art. 3:

La struttura universitaria, organizzata in Dipartimenti (con i relativi Consigli, Direttori e Giunte, per i quali sarà predisposto un apposito Regolamento interno), nella fase di avvio attiva quanto previsto dall’art. 1 del presente Regolamento, ma nel tempo si articolerà, secondo la vigente riforma, come di seguito:

 

 

 STRUTTURA UNIVERSITARIA  

 (*) - Passato a miglior vita.

 

 

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PREC.